LA COMPILAZIONE DEGLI ISA 2026 NEL MODELLO REDDITI PER IL 2025 E CONCORDATO PREVENTIVO
Proroga del versamento delle imposte al 20 luglio 2026
Imprese e professionisti che si trovano in “normale attività” e hanno un codice Ateco per il quale l’Agenzia delle Entrate ha approvato uno specifico indice, sono tenuti ad allegare al modello Redditi 2026 gli ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale), strumento volto a definire il grado di affidabilità fiscale, su una scala da 1 a 10, nonché a conoscere la proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB) per gli anni 2026 e 2027.
La novità più rilevante è la proroga del pagamento delle imposte al 20 luglio senza maggiorazione, per i soggetti che applicano gli ISA, poiché i calcoli e il modello di adesione al Concordato Preventivo Biennale 2026–2027 non sono ancora definitivi.
ISA Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale
Gli "Indici Sintetici di Affidabilità fiscale" (ISA) hanno sostituito, a partire dall’anno fiscale 2018, gli studi di settore ed i parametri e sono parte integrante del modello Redditi; rappresentano uno strumento basato sul metodo statistico-economico, che mira a rafforzare la collaborazione fra contribuenti e Amministrazione Finanziaria, verificando l’affidabilità e la coerenza della gestione aziendale e professionale. L’obiettivo è favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, incentivare l’adempimento degli obblighi tributari e migliorare il rapporto tra cittadini e Fisco.
Gli indicatori introducono un sistema di premialità fiscale, volto a definire il grado di affidabilità / compliance o di anomalia di imprese e professionisti, valutando la loro affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10 (dove 10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità), con contestuale applicazione di indici di anomalia, con una scala da 1 a 5. Il punteggio ottenuto serve a dare accesso ai contribuenti, che risulteranno “affidabili”, a significativi benefici premiali, con l’esclusione o la riduzione dei termini per gli accertamenti.
Con un provvedimento del 27 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2025, di cui 85 revisionati e il quadro P per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027 e la relativa accettazione. Con un secondo provvedimento sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA e della proposta di CPB.
Concordato preventivo biennale 2026–2027
Chi ha aderito al concordato preventivo biennale 2024–2025 o 2025–2026 ha conseguito tre risultati:
1) ha definito in via anticipata il reddito da dichiarare e il valore della produzione per il biennio di adesione;
2) non rileva il risultato di affidabilità fiscale effettivamente calcolato dagli ISA, ma sono automaticamente riconosciuti i benefici premiali, con il punteggio massimo di affidabilità fiscale di 10/10;
3) ha potuto aderire alla sanatoria su base volontaria, c.d. “ravvedimento speciale”, per definire le annualità del quinquennio precedente.
Al momento non è prevista alcuna sanatoria (ravvedimento speciale), per coloro che aderiscono per la prima volta al CPB per il biennio 2026–2027, mentre per coloro che rinnovano l’adesione, alla sanatoria hanno già potuto fare accesso.
Tutti coloro che aderiscono al concordato preventivo biennale sono comunque tenuti a compilare gli ISA, in quanto - come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. del 12 febbraio 2024 - restano gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla presentazione dei modelli ISA.
Accesso ai benefici premiali
Dall’elaborazione del software emerge il livello di affidabilità, misurato in un punteggio che va da 1 a 10. I benefici sono stati riconosciuti a coloro che presentano un grado di affidabilità almeno pari a 8.
Con il provvedimento n. 123160 del 22/04/2026 l’Agenzia delle Entrate ha fissato – per il periodo di imposta 2025 - i livelli di affidabilità fiscale raggiunti, ai quali si rendono applicabili i benefici premiali, che, come gli scorsi anni, possono anche tenere conto della media semplice dei punteggi delle annualità 2024 e 2025. Questo significa che se il contribuente aveva ottenuto un ottimo risultato sul 2024, tale risultato potrebbe aiutarlo ad ottenere i benefici premiali in relazione all’annualità 2025.
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Perido 2025 |
Media 2024-2025 |
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9 |
9 |
esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti del 2025 derivanti dalla dichiarazione dei redditi e Irap per un importo non superiore a 50.000 euro annui e per la compensazione o il rimborso del credito Iva maturato nel 2026 o se infrannuale maturato nei primi tre trimestri del 2027 per un importo non superiore a 70.000 euro annui |
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9 |
9 |
esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative “di comodo” |
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9 |
9 |
esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo 2025 da “redditometro”, art. 38 del D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato |
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8,5 |
9 |
esclusione degli accertamenti per il 2025 basati sulle presunzioni semplici “analitico-induttivo”, art. 39, co. 1, lett. d), secondo periodo del D.P.R. 600/1973 e art. 54, co. 2, secondo periodo del D.P.R. 633/1972 |
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8 |
8,5 |
esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti del 2025 derivanti dalla dichiarazione dei redditi e Irap per un importo non superiore a 20.000 euro annui e per la compensazione o il rimborso del credito Iva maturato nel 2026 o se infrannuale maturato nei primi tre trimestri del 2027 per un importo non superiore a 50.000 euro annui |
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8 |
- - - |
anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, co. 1 del D.P.R. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, co. 1 del D.P.R. 633/1972 |
Adeguamento e attività di controllo
Come negli studi di settore, anche per gli ISA è possibile "adeguarsi", indicando ulteriori componenti positivi, finalizzati al miglioramento del proprio profilo di affidabilità, al fine di accedere al regime premiale e raggiungere un grado di affidabilità almeno pari a 8.
Per individuare le posizioni a rischio di accertamento, sulla base del livello di affidabilità fiscale, orientarsi con questa tabella:
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risultato |
Conseguenze / benefici |
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Fino a 6 |
Posizione a rischio (possibile controllo analisi evasione con indagini finanziarie) |
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Superiore a 6 Inferiore a 8 |
Nessun beneficio; area di neutralità fiscale (normale controllo analisi evasione) |
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Almeno 8
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Benefici: · anticipazione di un anno termine di decadenza accertamento |
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Almeno 8 o 8,5 se media 2024-2025 |
Benefici: · esonero visto di conformità compensazione crediti fino € 20mila · esonero visto di conformità rimborso credito IVA fino € 50mila |
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Almeno 8,5 o 9 se media 2024-2025 |
Benefici precedenti, con in più: · esclusione accertamenti su presunzioni semplici |
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Da 9 a 10 |
Tutti i benefici precedenti, oltre a: · esonero visto di conformità compensazione crediti fino € 50mila · esonero visto di conformità rimborso credito IVA fino € 70mila · esclusione società non operative (di comodo) · esclusione accertamento sintetico (redditometro) |
Il livello di mancata affidabilità fiscale, del quale l’Agenzia delle Entrate tiene conto, ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, è stabilito nella misura minore o uguale a 6.
Raccolta dei dati per i Clienti dello Studio
I Clienti dello Studio hanno ricevuto la scheda di richiesta informazioni, per raccogliere i dati “aziendali”, da inserire nel modello ISA. Lo Studio li completerà con i dati contabili ed eseguirà i calcoli sull’affidabilità fiscale, accedendo anche al cassetto fiscale del contribuente.
Dall’elaborazione dei dati degli ISA per il 2025, si potrà anche conoscere la proposta del Fisco sul concordato preventivo biennale CPB 2026–2027 e poi decidere se accettarla o ignorarla.
Dettaglio per la compilazione dei singoli quadri
Per agevolare la compilazione, si fornisce una breve illustrazione per singolo quadro.
¡ Frontespizio
Devono essere indicati, oltre ai dati anagrafici, altre informazioni sulla tipologia del reddito; se il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, si barra la relativa casella e si indicano i mesi di attività svolta nel corso del periodo d’imposta.
Il codice attività deve essere quello entrato in vigore dal 1° aprile 2025, dalla nuova codifica delle attività economiche ATECO 2025.
¡ Imprese multiattività
Deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo della/e attività non rientrante/i, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Se la/le attività secondarie non superano il 30% (quindi dell’attività principale è almeno il 70%), il presente prospetto non deve essere compilato, ma ne è comunque consentita la compilazione.
¡ Personale addetto all’attività
Per il personale dipendente va indicato il numero delle giornate retribuite, desumibile dai modelli di denuncia telematica UniEmens; per il personale con contratto di fornitura temporaneo o di somministrazione di lavoro, le giornate si determinano dividendo per otto il numero complessivo delle ore ordinarie lavorate indicate nelle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici.
Le prestazioni di lavoro accessorio, remunerati a voucher, sono da riportare sia per le imprese che i lavoratori autonomi nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro”). Viene precisato che il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a voucher, da indicare nel rigo A02, deve essere determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate.
Per i collaboratori, familiari e soci deve essere indicato sia il numero che la percentuale di lavoro prestato nell’attività. Quest’ultima informazione è utilizzata per misurare in maniera quantitativa il contributo in termini lavorativi di apporto nell’attività. Le circolari 32/E del 21/06/05 e 23/E/2006 hanno fornito una serie di chiarimenti circa l’indicazione dei collaboratori dell’impresa familiare, ove deve sussistere una correlazione tra quanto dichiarato ai fini delle imposte dirette. Tra gli amministratori non soci vanno indicati soltanto coloro che svolgono l’attività di amministratore e che non possono essere inseriti nei righi precedenti.
In alcuni ISA è presente il rigo A12 “Giornate di sospensione, C.I.G e simili del personale dipendente”.
¡ Unità locali utilizzate per l’attività
¡ Elementi specifici dell’attività
¡ Beni strumentali
Per gli ISA revisionati il quadro è stato eliminato o semplificato.
¡ Dati per la revisione
¡ Elementi contabili
E’ bene ricordare che i dati devono essere forniti tenendo conto delle variazioni fiscali determinate dall’applicazione di disposizioni tributarie. Ad esempio per i costi afferenti le autovetture si dovrà tenere conto delle disposizioni di cui all’art. 164 del Tuir, mentre i contribuenti che applicano il regime di contabilità semplificata devono indicare i dati sulla base di quanto previsto dall’art. 66 del Tuir. Tutti i contribuenti, indipendentemente dal regime fiscale adottato, devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali (F06 e F08) e alle rimanenze finali di magazzino (F07 e F9). Anche i contribuenti che in periodi d’imposta precedenti si sono avvalsi di regimi fiscali speciali (es. forfettario o quello dei minimi), devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali e finali di magazzino in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino alla data di inizio e conclusione del periodo d’imposta, al netto dell’Iva esposta in fattura.
Le imprese che sono passate da un regime di competenza ad uno di cassa, o viceversa, devono barrare una delle due caselle del rigo F29.
¡ Valore dei beni strumentali
Al fine della compilazione dei modelli, il valore dei beni strumentali si ottiene sommando:
- il costo storico, comprensivo degli oneri accessori diretti, al lordo degli ammortamenti;
- il valore dei beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro;
- il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (leasing), al netto dell’Iva, da indicare anche nel campo 2 “di cui”; non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente al riscatto per l’acquisto;
- il valore del bene, al momento di immissione, per i beni in comodato.
In caso di affitto o usufrutto di azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell’atto di affitto o di costituzione di usufrutto, o in loro mancanza il valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell’atto.
Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso (/365 giorni). Non si deve mai tenere conto degli immobili; i beni utilizzati promiscuamente vanno conteggiati al 50%.
Va ricordato che la circolare 54/E del 13/06/01 ha consentito la possibilità di non considerare nel computo del valore quei beni inutilizzati nel corso dell’esercizio, per i quali non è stata calcolata la relativa quota di ammortamento; ne deriva che per i beni strumentali inutilizzati è possibile non indicare il relativo valore, come ad esempio quelli per i quali non si è ancora iniziato a dedurre quote di ammortamento, ed anche i beni strumentali completamente ammortizzati.
¡ Note aggiuntive
Serve per annotare tutte le informazioni ritenute utili dal contribuente, comprese le cause di mancato raggiungimento dell’indice di affidabilità atteso o la criticità delle informazioni storiche fornite precaricate.
¡ Concordato preventivo biennale 2026–2027
Il quadro P è rivolto ai soggetti che intendono aderire al concordato preventivo biennale (CPB) 2026–2027 e contiene i dati necessari per determinare il “reddito proposto” su ciascun periodo del biennio, oltre a esaminare, come negli anni precedenti, il livello di affidabilità fiscale per il periodo 2025.
Non sono interessati alla compilazione del quadro coloro che hanno già aderito al concordato preventivo 2024–2025 (CBP in corso di validità) e coloro che hanno aderito nel biennio 2024–2025, il cui effetto è scaduto il 31/12/2025 e NON vogliono rinnovare l’istituto per il biennio 2026–2027.
Si rimanda ad uno specifico approfondimenti, quanto i modelli ed il software saranno aggiornati.
Per un approfondimento normativo ed operativo, gli utenti registrati possono cliccare sulla sezione:
del sito web https://www.studioansaldi.it/web/
23/05/2026